Infortunistica & tutela legale
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Sovraindebitamento
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"I debiti sono la schiavitù degli uomini liberi"
​                                                 - Publilio Siro -

 

Il nostro studio legale è specializzato nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
​Se non riuscite più a far fronte ai vostri debiti con il vostro patrimonio e la  crisi economica e finanziaria non vi permette di ripartire potete accedere alle procedure di composizione della crisi previste dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.
​Grazie a questa nuova legge, se si è in possesso dei requisiti indispensabili, è possibile gestire situazioni debitorie prima difficilmente risolvibili da governare sino ad arrivare, alla conclusione della procedura, alla cancellazione di ogni debito esistente. 
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I debiti ti sovrastano? Insieme troveremo una via d'uscita!!
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Procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento 
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Conferito l'incarico, lo Studio Legale esamina la vostra situazione economica finanziaria e verifica il possesso dei requisiti minimi per l'introduzione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Successivamente, anche grazie alla collaborazione con professionisti esperti nel settore, il nostro studio legale presenterà istanza al Presidente del Tribunale competente al fine di ottenere la nomina di un professionista abilitato che curerà la proposta di accordo o il piano di rientro del debito. Per raggiungere l'accordo sarà necessario ottenere il voto favorevole di almeno il 60% dei creditori.
I soggetti che possono avere accesso alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.).
Per rientrare nei soggetti non soggetti a fallimento è necessario essere in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti: 
  • avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio della attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (cioè: basta  superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
  • avere realizzato, nei medesimi esercizi,  ricavi lordi per un ammontare complessivo  non superiore ad euro 200.000 (basta  superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
Basterà non rispettare uno dei predetti requisiti per rientrare nei soggetti fallibili.​

Le procedure sono:
  • ​l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore;
  • il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori;​
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Entrambe le procedure non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.
​Dopo il deposito della richiesta avrà luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione, cioè il provvedimento che rende vincolante l'accordo o il piano per tutti i creditori.

Nel caso di proposta di accordo il Tribunale ordinerà determinate forme di pubblicità per i creditori. Si provvederà quindi all'interpello di tutti i creditori e occorrerà che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare dei crediti
​L'omologazione del piano del consumatore è più semplice, ma comporta anch'essa la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta del voto o del consenso.
​Il Giudice omologa il piano quando:
  • verifica  la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.);
  • esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
  • esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano.
In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.
Se non riesci più a gestire i tuoi debiti e sei alla ricerca di una via di uscita, scrivici compilando il form in calce a questa pagina.
​Il messaggio arriverà direttamente ad un avvocato esperto nel settore del sovraindebitamento che ti risponderà entro 48 ore. 

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​Via di San Tommaso d'Aquino, 90 
00136 Roma
Tel. 06.32651705 r.a.
Fax 06.3242890
                                                       Avv. Domenico Di Carlo
studio@infortunisticaetutelalegale.com

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