Il risarcimento da incidente stradale mortale in favore dei prossimi congiunti, conviventi e altri soggetti comprendono diverse tipologie di danni:
- I danni morali, quando previsti dalla legge e per coloro che siano legittimati, per la reale sofferenza e perturbamento conseguenti alla morte del congiunto;
- I danni patrimoniali: ricomprendono sia i danni emergenti (spese funerarie ed altre tipologie) sia il lucro cessante e/o il mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare;
- Il danno da morte "iure hereditatis": consiste nel risarcimento per il danno biologico e morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi, per la durata del periodo intercorso tra il sinistro ed il decesso, nel caso in cui la morte non sia sopravvenuta immediatamente al fatto ma solo in seguito, tale danno ricomprende anche le conseguenti spese mediche, ospedaliere, di trasporto, di esami specialistici, ecc. che i familiari hanno dovuto sostenere tra l'occorso e la morte del congiunto;
- il danno da perdita della vita (giurisprudenza recente) "iure Hereditatis": la vita, quale bene supremo dell'individuo è oggetto di un diritto assoluto e inviolabile alla stregua dei precetti sia costituzionali che sovranazionali. La giurisprudenza recente ritiene che tale danno deve ritenersi di per sé ristorabile in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita in dipendenza di un fatto illecito altrui, anche quindi nel caso di un incidente stradale mortale e conseguentemente il diritto al risarcimento di tale danno è trasmissibile agli eredi.
- Il danno esistenziale: recentemente dottrina e giurisprudenza sotto questa categoria di danni vi hanno ricompreso una serie di nocumenti non patrimoniali quali: il danno biologico, il danno alla vita di relazione, quello alla serenità familiare, alla vita sessuale, ecc.; queste situazioni di pregiudizio, seppur svincolate dal reddito del danneggiato e a prescindere dalla lesione di interessi patrimoniali, precludono lo svolgimento di attività abituali ed esistenziali dell'individuo.
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